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D.M. 12/12/200510. Qualora si siano constatate le condizioni di criticità descritte ai punti 8 e 9 relativi alla fase di sorveglianza, l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di massimizzare la disponibilità di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento derivanti dalla produzione nazionale e dalle importazioni. 11. Gli utenti comunicano e mantengono costantemente aggiornata l'impresa maggiore di trasporto in merito ai livelli di massimizzazione raggiunti ed ai previsti sviluppi delle massimizzazioni stesse, fornendo ogni indicazione anche di carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e prevedibilità dello sviluppo degli eventi. 12. Durante la fase 1 l'impresa maggiore di trasporto: verifica il grado di massimizzazione complessivo delle singole fonti di approvvigionamento con riferimento alle capacità conferite ed alle capacità tecniche; verifica, in base alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione per singolo utente con riferimento capacità conferite ed alle capacità tecniche; aggrega i dati comunicati dalle imprese di stoccaggio in base a quanto al punto 6, lettera e) delle disposizioni generali; dandone evidenza al Comitato. In questa fase, qualora l'impresa maggiore di trasporto rilevi presso un punto di entrata da importazione via gasdotto l'immissione da parte di un utente di quantitativi di energia inferiori al 95% della capacità ivi conferita all'utente stesso, ne dà sollecita segnalazione all'utente, ed in copia alla Direzione. A partire dal secondo giorno successivo all'attivazione della fase 1 e fino alla revoca della massimizzazione (nota 4), a tutti gli utenti del sistema di trasporto (ivi inclusi gli utenti provvisti di contratto di stoccaggio, ma esclusi gli utenti che effettuano esclusivamente transito attraverso il territorio nazionale) si applicano i corrispettivi di disequilibrio previsti dal Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto. A tal fine, in sede di calcolo del termine di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas il termine di stoccaggio è assunto pari alla nomina fornita dall'utente nel precedente giorno- gas. 13. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione di tale richiesta sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante la fase in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi. 14. Qualora il confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, confermi la permanenza di un deficit di copertura del fabbisogno di gas, l'impresa maggiore di trasporto darà avvio alla fase 2 informandone la Direzione ed i membri del Comitato che si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 2. Fase 2 - Interventi per ridurre i consumi di gas al settore dell'interrompibilità contrattuale. 15. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, mettendo in copia conoscenza le altre imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di attivare l'interruzione delle forniture di gas ai rispettivi clienti con contratto di fornitura interrompibile, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle Disposizioni generali. La richiesta di interruzione, potrà essere effettuata durante la presente fase per un numero massimo di tre interventi per complessivi quindici giorni solari. Copia della comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto ed all'impresa di trasporto sulla cui rete è allacciato il cliente finale oggetto dell'interruzione entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente Procedura ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione. Le comunicazioni inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti. 16. Sulla base delle conferme ricevute dagli utenti, l'impresa maggiore di trasporto, qualora accerti il perdurare di una situazione di mancata copertura del fabbisogno, avvia la fase 3 della Procedura per l'attivazione degli interventi sul settore dell'interrompibilità tecnica, inviando comunicazione alla Direzione ed ai membri del Comitato. 17. Il Comitato, convocato dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione sopra citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per ratificare l'avvio della fase 3. La Direzione provvede ad informare il Ministro delle attività produttive dell'avvio della fase 3. Fase 3 - Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dualfuel ». 18. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, ricevuti dagli utenti e dalla società Terna, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli elementi per l'individuazione dei clienti titolari di impianto industriale con alimentazione «dual-fuel» (cosiddetta interrompibilità tecnica) ed i relativi dati di prelievo, individua la quota della domanda che occorre interrompere, al fine di comunicare agli utenti delle reti, ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati, l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione. 19. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica, sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni ottenute tramite la società Terna, sui dati relativi alla produzione di energia elettrica, seguono il seguente criterio: a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione «dual-fuel», fornito e aggiornato in tempo reale dagli utenti tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (nota 1), gli interventi di interruzione sono avviati prioritariamente sugli impianti di produzione di energia elettrica «dual-fuel» che utilizzano gas (a fronte dei dati comunicati giornalmente dalla società Terna che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termolettriche svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) ed in secondo luogo sugli altri impianti industriali; b) la ripartizione degli interventi di interruzione sugli impianti di cui al punto precedente è realizzata pro-quota, fatti salvi i limiti ambientali relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel», le esigenze di bilanciamento della rete elettrica di trasmissione indicate dalla società Terna e compatibilmente con le esigenze di bilanciamento e dispacciamento della rete nazionale di trasporto di gas. L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 30. 20. L'impresa maggiore di trasporto comunica, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle disposizioni generali, tramite fax e posta elettronica, agli utenti, ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, di attivare immediatamente la Procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la fornitura di gas ai propri clienti con impianti industriali «dualfuel ». Copia della comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto, ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati, entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente Procedura, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione. Le comunicazioni, inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti. 21. Esaurite le azioni relative alla fase 3, l'impresa maggiore di trasporto valuta la persistenza o meno della situazione di mancanza di copertura della domanda ai fini di dare avvio della fase 4. Fase 4 - Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel». 22. L'impresa maggiore di trasporto, accertato il perdurare di una situazione di deficit nella disponibilità di gas, comunica immediatamente per via telefonica, seguita da comunicazione via fax/posta elettronica, l'esito di tale accertamento: a) alla Direzione; b) ai membri del Comitato, c) all'Autorità per l'energia elettrica ed il ga,s d) alla società Terna, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas, nonchè, a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati. Ricevuta tale comunicazione, la Direzione provvede ad attivare la struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo 2003, ed a informare il Ministro delle attività produttive della persistenza della situazione di crisi energetica, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni di emergenza, quale la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel». Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290. 23. Successivamente alla emanazione delle disposizioni di emergenza, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con la società Terna, che si coordina coi produttori di energia elettrica, definisce, per ciascuna delle centrali termoelettriche «dual-fuel» nei limiti della disponibilità sul mercato di combustibile sostitutivo, le quantità di gas da risparmiare. Fase 5 - Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas. 24. A seguito dell'ulteriore negativa verifica di copertura condotta dall'impresa maggiore di trasporto e della relativa comunicazione ai soggetti individuati al punto 22, circa la persistenza di una situazione di crisi energetica, la Direzione, tramite la struttura permanente per l'emergenza energetica, informa il Ministro delle attività produttive della necessità di adottare opportuni interventi di riduzione dei consumi su ulteriori componenti della domanda di gas, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la massimizzazione dell'uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas, su indicazioni fornite dalla società Terna, la riduzione o la sospensione delle forniture ai clienti con contratto di fornitura con clausola di interrompibilità inclusi nell'elenco fornito dagli utenti, di cui nelle disposizioni generali, indipendentemente da quanto eventualmente avvenuto a seguito degli interventi di cui al punto 15. |
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